Accordo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 6 nov 1964
.
Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.
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