AccordoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 6 nov 1964
. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre. Per Sua Maestà il Re dei Belgi: PAUL-HENRI SPAAK Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: GERHARD SCHROEDER Per il Presidente della Repubblica francese: MAURICE COUVE DE MURVILLE Per il Presidente della Repubblica italiana: EMILIO COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: EUGENE SCHAUS Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: JOSEPH M. A. H. LUNS B) ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO TENUTA IL 29-30 LUGLIO 1963, CHE RIPRENDE LE DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE RELATIVE ALLO DI QUESTO ACCORDO. 1. - "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della Arma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Ecomomica Europea e la Turchia, dichiarano che le risorse di massima, sui territori degli Stati membri; il ricorso a risorse provenienti da mercati finanziari di Stati terzi è subordinato all'accordo di tutti gli Stati membri". 2. - "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, prendono atto che tra gli istituti di cui all', lettera b) 2) è compresa la " Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N. V. " 3. "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia, dichiarano che la Banca può proporre agli Stati membri di ricorrere ad altre fonti di finanziamento (escluso l'impiego delle proprie risorse e del prodotto delle emissioni pubbliche sui mercati), semprechè essa lo ritenga opportuno; in tal caso la decisione è presa dagli Stati membri all'unanimità". ESTRATTI DEL PROCESSO VERBALE DELLA 103° E DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA TENUTE IL 30-31 MAGGIO E IL 29-30 LUGLIO 1963 CHE RIPRENDONO LE DISPOSIZIONI UNILATERALI RELATIVE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA 1. - DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'ULTERIORE SOSTITUZIONE DEI CONTINGENTI COMUNITARI AGLI ATTUALI CONTINGENTI NAZIONALI (, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO PROVVISORIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA). "Il Consiglio ha constatato - nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963 - che nell'ambito dei Sei, resta inteso che le disposizioni dell', paragrafo 3 del Protocollo provvisorio sono proprie dell'Accordo di Associazione con la Turchia e non pregiudicano in alcun modo la soluzione che sarà data al problema di sapere se ed a quale data taluni contingenti comunitari saranno sostituiti ai contingenti nazionali nell'ambito della Comunità" 2. - DICHIARAZIONE INTERPRETARIA RELATIVA ALL' DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA. Nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963, il Consiglio ha approvato il testo del Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia iscrivendo nel processo verbale la seguente dichiarazione interpretativa: 3. - DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA AL VALORE DELL'UNITÀ DI CONTO DI CUI ALL' DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ED ALLEGATA ALL'ATTO FINALE DELL'ACCORDO CHE CREA UNA ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA. Nella 109ª sessione del Consiglio, tenuta il 29-30 luglio, 1963, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione interpretativa: "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, dichiarano di comune accordo che la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3, secondo comma della dichiarazione interpretativa allegato all'Atto finale dell'Accordo che crea una Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Turchia è quella prevista dall', sesto comma dell'Accordo interno relativo al Protocollo finanziario allegato a detto Accordo". Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-12

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