AccordoTitolo III

Art. 3

In vigore dal 6 nov 1964
. Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato: a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca degli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con: 1. Lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti, 2. L'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-3

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