Accordo›Titolo III
Art. 4
In vigore dal 6 nov 1964
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L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall' del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
Belgio............... 13 milioni di unità di conto
Repubblica federale di Germania. 58,5 milioni di unità di conto
Francia............. 58,5 milioni di unità di conto
Italia............... 32 milioni di unità di conto
Lussemburgo............ 0,3 milioni di unità di conto
Paesi Bassi........... 12,7 milioni di unità di conto
Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall', le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.
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