Art. 4
AccordoTitolo III

Art. 4

13 / 52
In vigore dal 6 nov 1964
. L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall' del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: Belgio............... 13 milioni di unità di conto Repubblica federale di Germania. 58,5 milioni di unità di conto Francia............. 58,5 milioni di unità di conto Italia............... 32 milioni di unità di conto Lussemburgo............ 0,3 milioni di unità di conto Paesi Bassi........... 12,7 milioni di unità di conto Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall', le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-4