Accordo›Titolo III
Art. 3
12 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è
assicurato:
a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a
disposizione della Banca degli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni,
oppure
b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con:
1. Lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. L'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-3