Accordo›Titolo III
Art. 6
15 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei
prestiti concessi, non può, in linea di massima, superare i 35 milioni di unità di conto.
Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme
disponibili per l'anno successivo.
Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.
Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il
30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-6