Protocollo n. 1Titolo III

Art. 7

In vigore dal 6 nov 1964
. Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilità di esportazione equivalente a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-7

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