Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 4
In vigore dal 6 nov 1964
.
A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore
dell'Articolo Consiglio di associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli . Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-4