Art. 4
Protocollo n. 1Titolo III

Art. 4

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In vigore dal 6 nov 1964
. A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Articolo Consiglio di associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli . Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.
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