Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 3
In vigore dal 6 nov 1964
.
A decorrere dalla ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli
Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all', la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di associazione, a norma dell', per la unno civile Successivo.
Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si
applica, soltanto al momento in cui sarà stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi tradizionali degli Stati membri della Comunità sulla la tariffa doganale comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-3