Accordo›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 6 nov 1964
.
L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle
rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti dell'Accordo.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
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