AccordoTitolo III

Art. 27

In vigore dal 6 nov 1964
. Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro. Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.
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