Accordo›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 6 nov 1964
.
1. - L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del
Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.
2. - Esso è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti e quelli previsti dal paragrafo 2, comma primo dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunità.
Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni
dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-29