Accordo›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 6 nov 1964
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1. - Ciascuna parte contraente può ricorrere al Consiglio di
associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunità, uno Stato della Comunità o la Turchia.
2. - Il Consiglio di associazione può dirimere la controversia
mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. - Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.
4. - In conformità dell' dell'Accordo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le parti contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
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