AccordoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 6 nov 1964
Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di associazione delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-23

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