Accordo›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 6 nov 1964
Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco.
I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.
Il Consiglio di associazione delibera all'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-23