Accordo

Art. 20

In vigore dal 6 nov 1964
. Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo. Le parti contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca. I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Turchia terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo