Accordo›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 6 nov 1964
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1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. il Consiglio di Associazione può inoltre formulare, le raccomandazioni che ritenga utili.
2. - Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i
risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.
3. - Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di
associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle parti contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione
allo
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