Accordo›Titolo III
Art. 27
27 / 52In vigore dal 6 nov 1964
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Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la
cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro.
Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-27