Art. 31
AccordoTitolo III

Art. 31

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In vigore dal 6 nov 1964
. L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
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