Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 6 nov 1964
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Qualora la Comunità aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all' del presente Protocollo, la Turchia non sarà trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-8