Protocollo n. 2Titolo III

Art. 2

In vigore dal 6 nov 1964
. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 175 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.
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