Protocollo n. 2Titolo III

Art. 5

In vigore dal 6 nov 1964
. 1. - La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunità. 2. - I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati. 3. - La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-5-2

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