Protocollo n. 2›Titolo III
Art. 5
In vigore dal 6 nov 1964
.
1. - La Banca può subordinare la concessione dei prestiti
all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunità.
2. - I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle
spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.
3. - La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.
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