Protocollo n. 2›Titolo III
Art. 3
In vigore dal 6 nov 1964
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Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono
essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-3-2