Protocollo n. 2Titolo III

Art. 3

In vigore dal 6 nov 1964
. Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-3-2

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