Protocollo n. 2Titolo III

Art. 8

In vigore dal 6 nov 1964
. L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia, alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-8-2

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