Protocollo n. 2›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 6 nov 1964
.
Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla
realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità;
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-7-2