Protocollo n. 2Titolo III

Art. 7

In vigore dal 6 nov 1964
. Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità;
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-7-2

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