Art. 3

In vigore dal 6 nov 1964
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo indicato all' e gli degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-rd-3

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