Protocollo n. 2›Titolo III
Art. 8
51 / 52In vigore dal 6 nov 1964
.
L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia,
alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-8-2