Art. 4
Protocollo n. 2Titolo III

Art. 4

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In vigore dal 6 nov 1964
. 1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati. 2. - Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, al tre speciali modalità, di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi. 3. - La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.
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