Art. 25

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 29 mag 1966
I Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente . Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo. I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente mia prima dell'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell' sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta. Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'. Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.
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