Art. 3

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purchè questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria - secondo le norme stabilite dall' - e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo o al primo comma dell', o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi ed edificazione. Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.
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