Art. 4

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 23. Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.
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