Art. 8

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge. L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonchè degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione. L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità di cui all'. Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità, di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo