Art. 13
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 5 apr 1963
I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell', quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.
La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.
In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.
Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.
Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.
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