Art. 17
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 21 apr 1966
Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.
In caso di omissione della dichiarazione di cui agli la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.
Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile.
Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.
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