Art. 24

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza. Dalla imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.
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