Art. 29

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto, per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società. È parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.
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