Art. 30

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità ed i privilegi delle imposte dirette.
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