Art. 33

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggiore valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione della opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese. Nel caso di introduzione di pubblico servizio, la azienda, municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute. Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo titolo della presente legge.
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