Art. 38

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell' e le norme di cui all'.
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