Art. 37

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare alla edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1 gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare. Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente , il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonchè quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta. Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi dei precedenti articoli 23 e 28 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.
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