Art. 22
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 5 apr 1963
Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;246#art-22