Art. 18

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'. Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell', possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
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