Art. 5
LEGGE 5 marzo 1963, n. 246
In vigore dal 5 apr 1963
La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.
La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.
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