Art. 2

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

In vigore dal 5 apr 1963
L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1 gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi , ed il valore delle aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'. Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area, aveva alla data di riferimento di cui agli un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell', si applicano le norme del comma che segue. Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata a i sensi dei successivi o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente. Per l'applicazione successiva dell'imposta l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.
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