Convenzione
Art. 8
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli della
presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici delle
obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi.
Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili
organizzazioni ai sensi dell' e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione;
b) i dividendi distribuiti da una società che abbia il domicilio
fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;
c) i redditi delle società di persone sono imponibili secondo la
loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformità alla legislazione di ciascuno Stato.
Paragrafo 2. - Per l'applicazione dell'alinea b) di cui sopra,
l'espressione "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonché delle quote sociali di società a responsabilità limitata.
Storico versioni
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