Convenzione

Art. 8

In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli della presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue: a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici delle obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi. Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell' e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione; b) i dividendi distribuiti da una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato; c) i redditi delle società di persone sono imponibili secondo la loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformità alla legislazione di ciascuno Stato. Paragrafo 2. - Per l'applicazione dell'alinea b) di cui sopra, l'espressione "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonché delle quote sociali di società a responsabilità limitata.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-8

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