Convenzione

Art. 3

In vigore dal 2 mag 1963
. Per l'applicazione della presente Convenzione: Paragrafo 1. - Il termine "Francia", quando è usato in senso geografico non comprende che la Francia metropolitana e i Dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunione); Il termine "Italia" usato nello stesso senso designa il territorio della Repubblica italiana. Paragrafo 2. - a) Il domicilio fiscale di una persona fisica è situato nel luogo ove essa "abita permanentemente", nel senso di centro degli interessi vitali, e cioè il luogo in cui i rapporti personali sono più stretti. Quando non è possibile determinare il domicilio ai sensi del precedente alinea, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati ove soggiorna prevalentemente. In caso di soggiorno di eguale durata nei due Stati, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati di cui essa ha la nazionalità; se essa ha la nazionalità dei due Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le superiori autorità amministrative dei due Stati si concerteranno. b) Il domicilio fiscale di una persona giuridica è situato nel luogo della sede della direzione effettiva. Paragrafo 3. - Quando un contribuente ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo. L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincerà a decorrere da questa data. Paragrafo 4. - 1. Sono considerate "stabili organizzazioni" le sedi di direzione effettiva, le officine e i laboratori, le sedi di esercizio di miniere, giacimenti minerari ed altre risorse naturali, le succursali, i magazzini, gli uffici, nonché ogni altra installazione a carattere permanente nella quale viene esercitata in tutto o in parte l'attività dell'impresa. 2. Presentano in particolare questo carattere. a) i cantieri aperti da una impresa in uno dei due stati per l'esecuzione di lavori pubblici o privati in questo Stato, quando la durata dei lavori eseguiti in tali cantieri eccede un periodo totale di tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi; b) le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o l'agente esercita abitualmente un potere generale che gli permette di negoziare di concludere contratti per conto dell'impresa. In particolare, è considerato investito di un tale potere l'agente che preleva abitualmente da un deposito prodotti o merci che vende e consegna alla clientela. 3. Al contrario, non implica l'esistenza di una stabile organizzazione in uno dei due Stati contraenti il fatto, per una impresa dell'altro Stato: a) di possedere nel primo Stato un magazzino che abbia per scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato di prodotti o di merci che hanno formato oggetto di contratti di di vendita conclusi nell'altro Stato: b) di possedere in qualunque forma una partecipazione in una società o persona giuridica contribuente del primo Stato; c) di avere relazioni d'affari nel primo Stato, sia per mezzo di un agente veramente autonomo (mediatore, commissionario, agente d'affari o altro intermediario) che agisce nel quadro della sua normale attività, sia per mezzo di una società giuridicalmente indipendente (filiale per esempio); d) di possedere nel primo Stato, anche sotto forma di installazioni permanenti, uffici che si limitano all'acquisto di merci destinate al suo approvvigionamento. Paragrafo 5. - Per quanto concerne la imposizione dei loro profitti in relazione all', le imprese di assicurazione sono considerate come aventi una stabile organizzazione in uno dai due Stati non appena, per mezzo di un rappresentante, riscuotono premi sul territorio di detto Stato o assicurano rischi situati sul questo territorio.
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