Convenzione
Art. 7
In vigore dal 2 mag 1963
In deroga alle disposizioni dell', i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o area non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità, del detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-7