Convenzione

Art. 7

In vigore dal 2 mag 1963
In deroga alle disposizioni dell', i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o area non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità, del detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-7

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