Convenzione

Art. 10

In vigore dal 2 mag 1963
1. Le società aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stabile organizzazione e che ivi sono soggette all'imposta sul reddito dei capitali mobiliari in virtù dell'articolo 109-2 del Codice generale delle imposte, sono tenute a questa imposta alle condizioni previste da tale disposizione. Tuttavia, la frazione dei profitti ripartiti effettivamente assoggettabile alla tassa proporzionale francese non può superare il quarto del reddito tassabile ai sensi, dell'articolo 109-2 suindicato, detto reddito non potendo esso stesso superare l'ammontare dei profitti industriali e commerciali realizzati dalla stabile organizzazione francese, nella misura in cui questo ammontare è determinato per l'applicazione della imposta sulle società e alle condizioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione. Se la società può giustificare, secondo le condizioni che saranno stabilite d'accordo dalle autorità amministrative superiori dei due Stati, che più dei tre quarti del totale delle sue azioni, delle sue quote di fondatore o delle sue quote sociali appartengono a persone domiciliate in Italia, la frazione dei profitti ripartiti assoggettabili all'imposta, francese ai sensi dell'alinea precedente è ridotta in misura adeguata. 2. Una società che ha il domicilio fiscale in Italia non è assoggettabile in Francia alla tassa, proporzionale sul reddito dei capitali mobiliari per il fatto della sua partecipazione alla gestione o al capitale di una società che abbia il domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con questa società.
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