Convenzione
Art. 13
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si esercita l'attività personale fonte di questi redditi.
Paragrafo 2. - Tuttavia, una persona fisica avente il domicilio in uno dei due Stati è esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali prestati in questo altro Stato:
1. Se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un
periodo o per più periodi non eccedenti in totale cento ottantatre giorni nel corso di dodici mesi consecutivi, e 2. Se i servizi sono prestati per conto di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato o di una organizzazione situata in questo Stato, e se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attività lucrativa imponibili nell'altro Stato.
Paragrafo 3. - Le remunerazioni dei servizi personali prestati
sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-13